A chi è rivolto
(art. 5, del d.lvo 33/2013 come modificato dal d.lvo 97 del 2016 e Legge 7 agosto 1990, n.241)
Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del medesimo decreto legislativo.
Tale disposizione si esplica in diverse tipologie di accesso: l’accesso civico e l’accesso generalizzato.
L’accesso civico è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, mentre l’accesso generalizzato riguarda la possibilità di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal d.lgs. n. 33/2013.
Permane l'esercizio del diritto d'informazione, di accesso e di partecipazione al cittadino di cui alla Legge 7 agosto 1990, n.241 (cosiddetto accesso documentale).
Descrizione
Modalità per l’esercizio di accesso civico
L'istanza può essere trasmessa per via telematica, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e s. m., ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
- all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, consultabile nell'apposito elenco;
- al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lvo 33/2013 e s.m.e,.
L’amministrazione entro 30 giorni procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal d.lvo 33/2013 e s.m.
Modalità per l’esercizio dell’accesso generalizzato
L'istanza può essere trasmessa per via telematica, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e s. m., ed è presentata all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, consultabile nell'apposito elenco.
L’amministrazione entro 30 giorni, in caso di accoglimento dell’istanza, procede alla trasmissione dei dati, documenti o informazioni richiesti .
Nell’attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato l’Amministrazione tiene conto delle indicazioni fornite dalle Linee Guida ANAC n. 1309/2016 (pdf) e dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2019 (pdf).
Nei casi di diniego dell'accesso civico e generalizzato o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza.
Modalità per l’esercizio dell’accesso documentale
L'istanza può essere trasmessa per via telematica o postale nello spirito della Legge 7 agosto 1990, n.241, ed è presentata all'ufficio che ha trattato la documentazione richiesta.
L’amministrazione entro 30 giorni, in caso di accoglimento dell’istanza, procede alla trasmissione dei dati, documenti o informazioni richiesti.
Le informazioni relative agli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale previsti dalla normativa vigente possono essere richieste, in caso di inottemperanza degli Uffici responsabili delle procedure, al responsabile del Potere sostitutivo.
Come fare
La richiesta può essere fatta dal diretto interessato o da un altro soggetto, purché in possesso di delega. E’ necessario indicare i documenti per cui si richiede visione o copia e, in caso di accesso documentale, la motivazione della richiesta.
In caso di accettazione della richiesta si ottiene il diritto di prendere visione del documento recandosi in Comune o ricevere copia del documento.
Cosa serve
Per utilizzare il servizio on line e inoltrare la richiesta occorre:
- Attivazione di SPID o CIE
- Per inviare una richiesta è necessario allegare: documento d'identità del beneficiario del servizio
- In caso di richiesta inoltrata da un delegato: copia dell'atto di delega
- In caso di richiesta inoltrata per conto di un'impresa: visura del legale rappresentante
Cosa si ottiene
L'ottenimento della copia o la presa visione del documento possono essere impediti da soggetti controinteressati.
Tempi e scadenze
30 giorni - giorni massimi di attesa - dalla richiesta.
Quanto costa
La visione degli atti e dei documenti è gratuita; identicamente, è gratuita la riproduzione in formato digitale. Per la riproduzione di copie cartacee è dovuto il costo di riproduzione di 0.10 € per facciata di foglio formato A4 e A3.
Per effettuare il pagamento, collegati al portale PagoPA.
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