Modalità per l’esercizio di accesso civico
L'istanza può essere trasmessa per via telematica, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e s. m., ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
L’amministrazione entro 30 giorni procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal d.lvo 33/2013 e s.m.
Modalità per l’esercizio dell’accesso generalizzato
L'istanza può essere trasmessa per via telematica, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e s. m., ed è presentata all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, consultabile nell'apposito elenco.
L’amministrazione entro 30 giorni, in caso di accoglimento dell’istanza, procede alla trasmissione dei dati, documenti o informazioni richiesti .
Nell’attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato l’Amministrazione tiene conto delle indicazioni fornite dalle Linee Guida ANAC n. 1309/2016 (pdf) e dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2019 (pdf).
Nei casi di diniego dell'accesso civico e generalizzato o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza.
Modalità per l’esercizio dell’accesso documentale
L'istanza può essere trasmessa per via telematica o postale nello spirito della Legge 7 agosto 1990, n.241, ed è presentata all'ufficio che ha trattato la documentazione richiesta.
L’amministrazione entro 30 giorni, in caso di accoglimento dell’istanza, procede alla trasmissione dei dati, documenti o informazioni richiesti.
Le informazioni relative agli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale previsti dalla normativa vigente possono essere richieste, in caso di inottemperanza degli Uffici responsabili delle procedure, al responsabile del Potere sostitutivo.