Servizi demografici

Separazione, divorzio e riconciliazione

Convenzioni e accordi in materia di separazione personale e di divorzio

 

1) Accordo di separazione o di divorzio consensuale davanti all'ufficiale di stato civile

L'articolo 12 della legge 162/2014 introduce il nuovo istituto dell'accordo di separazione o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio davanti all'ufficiale di stato civile a partire dall'11 dicembre 2014.
In particolare i coniugi possono chiedere congiuntamente all'ufficiale di stato civile  di registrare un atto in cui, con il consenso reciproco,  dichiarano  di volersi separare o di voler sciogliere o fare cessare gli effetti civili del loro matrimonio. Tale atto ha la stessa efficacia della sentenza di separazione  e di divorzio dei giudici.

Possono concludere gli accordi di separazione o di divorzio i coniugi che:

  • siano residenti a Giovinazzo, tutti e due o almeno uno dei due
  • oppure abbiano contratto il matrimonio, civile o religioso con effetti civili, a Giovinazzo
  • oppure, se sposati all'estero, abbiano trascritto a Giovinazzo l'atto di matrimonio
  • non abbiano figli minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti (la circolare n. 6 del 24 Aprile 2015 del Ministero dell'Interno ha specificato che si fa riferimento ai figli comuni dei coniugi).

Con la circolare n. 6 del 24 aprile 2015 il Ministero dell’Interno ha precisato che, l’accordo di separazione e divorzio davanti all’ufficiale di stato civile può contenere “patti di trasferimento patrimoniale" purchè non produttivi di effetti traslativi di diritti reali. 
A tale proposito si rende noto che l’Ufficio di stato civile non  è competente  a fornire assistenza e consulenza in merito ai suddetti  patti.
In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.

Modalità 

I coniugi devono presentarsi insieme davanti all'ufficiale di stato civile e hanno la facoltà di farsi assistere ciascuno da un avvocato di fiducia.
I coniugi interessati a redigere l'atto di separazione o di divorzio davanti all'ufficiale di stato civile devono prenotare un appuntamento con l'Ufficio di stato civile. 

Documentazione  da presentare

  • Per la separazione: documento di identità dei coniugi e autocertificazione relativa ai figli e modello guida per la definizione dell'accordo. E' indispensabile che i coniugi verifichino, prima dell'appuntamento, il luogo di celebrazione e la data del matrimonio per verificare la competenza dell'Ufficio di stato civile di Giovinazzo
  • Per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio: documento di identità dei coniugi, autocertificazione relativa ai figli, modello guida per la definizione dell'accordo e copia conforme rilasciata dalla cancelleria del tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l'originale dell'accordo di separazione ex articolo 6 della legge 162/2014.

Conferma dell'accordo

Per dare validità all'accordo i coniugi devono ripresentarsi nuovamente davanti all'ufficiale di stato civile (non prima di 30 giorni dalla redazione dell'atto) per  confermarlo. L'ufficiale di stato civile comunicherà ai coniugi la data per la conferma. La mancata comparizione dei coniugi  a questo appuntamento  rende invalido l'accordo. In sede di conferma non è possibile modificare l'accordo.

Costo
Il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso.

Modifica degli accordi

E' possibile per i coniugi , sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti,  modificare consensualmente le condizioni contenute negli accordi di separazione o di divorzio. Le condizioni oggetto della modifica non dovranno essere relativi a patti di trasferimento patrimoniale con effetti reali. Anche per la modifica è previsto il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso

2) Convenzione di negoziazione assistita da uno o più  avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (art 6 legge 162/2014)

L'articolo 6 della legge 162/2014  prevede  anche l'istituto della convenzione di negoziazione assistita davanti ad avvocati nominati dai coniugi per le soluzioni  consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio o  di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Tali convenzioni  possono essere stipulate in presenza di figli minori  o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti. L'accordo  può contenere  patti di natura patrimoniale (economici e finanziari) tra i coniugi.
Per redigere queste convenzioni i coniugi devono rivolgersi ad  avvocati di loro fiducia.

Modalità di invio della convenzione da parte degli avvocati all'Ufficio stato civile 

L'invio all'Ufficio di stato civile delle convenzioni deve essere curata dagli avvocati che hanno  prestato assistenza ai coniugi. La circolare n. 6 del 24 Aprile 2015 del Ministero dell'Interno ha previsto la possibilità dell'invio della documentazione a cura di un solo avvocato che abbia assistito uno dei coniugi ed autenticato la sottoscrizione.
Gli avvocati, coinvolti nella negoziazione assistita, devono inviare all'Ufficio stato civile una copia della convenzione. In caso di convenzione di divorzio gli avvocati dovranno inviare copia conforme rilasciata dalla cancelleria del tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l'originale dell'accordo di separazione ex articolo 6 della legge 162/2014. 
Gli avvocati  possono utilizzare per l'invio dell'accordo il loro indirizzo pec e trasmetterlo all'indirizzo PEC del Comune di Giovinazzo. 

Competenza 

L'Ufficio di stato civile del Comune di  Giovinazzo è competente a ricevere la convenzione se:

  • è il Comune presso il quale è stato celebrato il matrimonio civile o religioso con effetti civili;
  • è il Comune che ha trascritto il matrimonio celebrato all'estero.

Forma della convenzione e tempi 

La convenzione deve avere forma scritta a pena di nullità e deve essere accompagnata dalle certificazioni previste dalla norma.

L'avvocato  deve inviare la convenzione  entro 10 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione da parte della procura o del tribunale. In caso di ritardo l'ufficio di stato civile trascriverà comunque la convenzione, attivandosi per l'accertamento della sanzione, così come previsto dalla legge.
La convenzione verrà trascritta nel registro di stato civile entro 30 giorni dal ricevimento; agli avvocati verrà inviato, al loro indirizzo pec,  conferma della trascrizione che avverrà per sunto senza la riproduzione delle condizione pattuite.
Ai fini di una corretta trascrizione è necessario che gli avvocati indichino all'Ufficiale di stato civile le loro generalità (nome, cognome, foro di appartenenza, indirizzo dello studio legale,  e codice fiscale) come richiesto dalla formula di trascrizione dettata dal decreto del Ministero dell'Interno del 9.12.2014.
Per gli adempimenti successivi alla trascrizione l'Ufficiale di stato civile ha inoltre la necessità di ricevere le complete generalità dei coniugi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale).

3) Modifiche  delle condizioni di separazione  o di divorzio

I coniugi possono modificare le condizioni di separazione o di divorzio contenute in accordi, in decreti di omologa  dei verbali di separazione o in sentenze, rivolgendosi, per la negoziazione assistita, ad uno studio legale.

4) Compilazione da parte degli avvocati e relativo invio all'Ufficio di stato civile del modello destinato all'Istat per la raccolta dei dati

Gli avvocati con l'invio della convenzione e delle relative note di trasmissione, devono far pervenire all'Ufficio stato civile il modello predisposto dall'Istat completato di tutti i dati relativi alle Parti, al loro matrimonio, alla negoziazione assistita.
Tale trasmissione è per gli avvocati adempimento di un obbligo di legge (d.lgs. n. 322/1989 e D.P.R. 19 luglio 2013 citati nella Circolare dell'Istituto Nazionale di Statistica n. 17 n protocollo 875/2015 del 26 maggio 2015). I dati raccolti sono coperti dal segreto statistico. Il  Modello di raccolta dei dati è quello pubblicato al link www.istat.it/it/files//2011/01/Modello-di-rilevazione-Sc12_6-Ediz.-2018.pdf.

 

Annotazione presso lo Stato civile dei divorzi di tribunali italiani e trascrizione dei divorzi avvenuti nell'unione europea e all’estero 

 

1) Annotazione di divorzi di Tribunali italiani 

In caso di scioglimento di matrimonio, annullamento o di cessazione degli effetti civili dei matrimoni concordatari, i tribunali italiani inviano d’ufficio la sentenza agli uffici di stato civile dei comuni in cui è stato registrato il matrimonio perché siano annotati ai margini degli atti di matrimonio. L’annotazione rende pubblica ai terzi lo scioglimento del vincolo matrimoniale e di tale scioglimento si può avere opportuna certificazione tramite l’estratto di matrimonio che può essere richiesto agli sportelli del comune in cui il matrimonio è stato celebrato. Anche la separazione giudiziale o consensuale viene annotata su comunicazione del tribunale e anch’essa viene certificata tramite l’estratto dell’atto di matrimonio. Si ricorda che in caso di separazione il vincolo coniugale resta in vita.

L’ufficio dello stato civile che riceve la sentenza dal tribunale si adopera anche perché la stessa venga annotata anche sugli atti di nascita dei coniugi dagli uffici di competenza.

Modalità

La procedura viene attuata d’ufficio su richiesta del Tribunale che ha emesso la sentenza di separazione o di divorzio.

2) Trascrizione di divorzi avvenuti all'estero 

Le sentenze di divorzio o di annullamento emesse all’estero, che si vogliono rendere efficaci in Italia, devono essere trascritti nei registri dell’Ufficio stato civile. La trascrizione deve essere richiesta a Giovinazzo quando sono sentenze relative allo scioglimento di matrimoni iscritti o trascritti nello stato civile di Giovinazzo e ne venga presentata richiesta dagli sposi.

Modalità

L’istanza può essere presentata direttamente dall’interessato oppure può essere inviata all’Ufficio stato civile tramite il consolato o l’ambasciata italiana all’estero. In questo caso, l’interessato alla trascrizione che risiede all’estero deve far pervenire all’autorità diplomatica la documentazione necessaria.

Documenti da presentare per l'istanza all'ufficio di stato civile 

  • l’istanza di trascrizione compilata, sottoscritta e completa delle dichiarazioni relative ai requisiti dell’art. 64 della legge 218/1995 ( norme di diritto privato internazionale);
  • la sentenza in originale, munita di traduzione (effettuata nei termini di legge) e di timbro di legalizzazione o di apostille (salvo casi di esenzione per convenzioni internazionali vigenti).

3) Trascrizione di divorzi avvenuti nei paesi dell'Unione europea

In presenza di un matrimonio iscritto o trascritto nello stato civile di Giovinazzo, coloro che hanno ottenuto lo scioglimento del matrimonio, la cessazione degli effetti civili o l'annullamento devono presentare per la registrazione all'Ufficio di stato civile l'apposito modello predisposto  dal regolamento CE 2201/03, compilato dalle autorità estere. Si consiglia di contattare il consolato italiano all’estero.

 

Riconciliazione di coniugi separati

 
E' ammessa la riconciliazione dei coniugi separati legalmente.

La riconciliazione per essere opponibile ai terzi deve essere fatta annotare sull'atto di matrimonio previa iscrizione nei registri di stato civile di una congiunta dichiarazione resa dai coniugi. In questa dichiarazione essi indicano la data in cui hanno convenuto di riconciliarsi tra loro. La richiesta di rendere la dichiarazione di riconciliazione deve essere fatta nel comune in cui i coniugi hanno contratto il  matrimonio  o è stato trascritto.

Modalità

I coniugi devono prenotare un appuntamento prima di recarsi all'Ufficio di stato civile.
Nel procedere alla richiesta di appuntamento dovranno fornire i dati personali relativi al matrimonio, alla separazione e  al giorno della riconciliazione.
Coloro che hanno un atto di separazione giudiziario o una sentenza di omologa devono produrre all'ufficio una copia conforme all'originale del provvedimento. 
La dichiarazione di riconciliazione deve essere sottoscritta contestualmente dai due coniugi che quindi si devono presentare insieme all'appuntamento.
L'atto pubblico viene redatto immediatamente dall'Ufficiale di stato civile salvo non manchino documenti o informazioni essenziali. L'annotazione sull'atto di matrimonio della riconciliazione viene curata d'ufficio. La data  di decorrenza della riconciliazione è quella indicata dai coniugi. La pubblicità per i terzi  decorre dall'annotazione sull'atto di matrimonio. 
I coniugi devono presentarsi all'appuntamento muniti di documento d'identità.

Costo

Non è previsto nessun costo

 

Data ultimo aggiornamento:

20/12/2018

 

 

 
 
Powered by Phoca Download