In caso di scioglimento di matrimonio, annullamento o di cessazione degli effetti civili dei matrimoni concordatari, i tribunali italiani inviano d’ufficio la sentenza agli uffici di stato civile dei comuni in cui è stato registrato il matrimonio perché siano annotati ai margini degli atti di matrimonio. L’annotazione rende pubblica ai terzi lo scioglimento del vincolo matrimoniale e di tale scioglimento si può avere opportuna certificazione tramite l’estratto di matrimonio che può essere richiesto agli sportelli del comune in cui il matrimonio è stato celebrato. Anche la separazione giudiziale o consensuale viene annotata su comunicazione del tribunale e anch’essa viene certificata tramite l’estratto dell’atto di matrimonio. Si ricorda che in caso di separazione il vincolo coniugale resta in vita.
L’ufficio dello stato civile che riceve la sentenza dal tribunale si adopera anche perché la stessa venga annotata anche sugli atti di nascita dei coniugi dagli uffici di competenza.
Modalità
La procedura viene attuata d’ufficio su richiesta del Tribunale che ha emesso la sentenza di separazione o di divorzio.
2) Trascrizione di divorzi avvenuti all'estero
Le sentenze di divorzio o di annullamento emesse all’estero, che si vogliono rendere efficaci in Italia, devono essere trascritti nei registri dell’Ufficio stato civile. La trascrizione deve essere richiesta a Giovinazzo quando sono sentenze relative allo scioglimento di matrimoni iscritti o trascritti nello stato civile di Giovinazzo e ne venga presentata richiesta dagli sposi.
Modalità
L’istanza può essere presentata direttamente dall’interessato oppure può essere inviata all’Ufficio stato civile tramite il consolato o l’ambasciata italiana all’estero. In questo caso, l’interessato alla trascrizione che risiede all’estero deve far pervenire all’autorità diplomatica la documentazione necessaria.
Documenti da presentare per l'istanza all'ufficio di stato civile
- l’istanza di trascrizione compilata, sottoscritta e completa delle dichiarazioni relative ai requisiti dell’art. 64 della legge 218/1995 ( norme di diritto privato internazionale);
- la sentenza in originale, munita di traduzione (effettuata nei termini di legge) e di timbro di legalizzazione o di apostille (salvo casi di esenzione per convenzioni internazionali vigenti).
3) Trascrizione di divorzi avvenuti nei paesi dell'Unione europea
In presenza di un matrimonio iscritto o trascritto nello stato civile di Giovinazzo, coloro che hanno ottenuto lo scioglimento del matrimonio, la cessazione degli effetti civili o l'annullamento devono presentare per la registrazione all'Ufficio di stato civile l'apposito modello predisposto dal regolamento CE 2201/03, compilato dalle autorità estere. Si consiglia di contattare il consolato italiano all’estero.
Riconciliazione di coniugi separati
La riconciliazione per essere opponibile ai terzi deve essere fatta annotare sull'atto di matrimonio previa iscrizione nei registri di stato civile di una congiunta dichiarazione resa dai coniugi. In questa dichiarazione essi indicano la data in cui hanno convenuto di riconciliarsi tra loro. La richiesta di rendere la dichiarazione di riconciliazione deve essere fatta nel comune in cui i coniugi hanno contratto il matrimonio o è stato trascritto.
Modalità
I coniugi devono prenotare un appuntamento prima di recarsi all'Ufficio di stato civile.
Nel procedere alla richiesta di appuntamento dovranno fornire i dati personali relativi al matrimonio, alla separazione e al giorno della riconciliazione.
Coloro che hanno un atto di separazione giudiziario o una sentenza di omologa devono produrre all'ufficio una copia conforme all'originale del provvedimento.
La dichiarazione di riconciliazione deve essere sottoscritta contestualmente dai due coniugi che quindi si devono presentare insieme all'appuntamento.
L'atto pubblico viene redatto immediatamente dall'Ufficiale di stato civile salvo non manchino documenti o informazioni essenziali. L'annotazione sull'atto di matrimonio della riconciliazione viene curata d'ufficio. La data di decorrenza della riconciliazione è quella indicata dai coniugi. La pubblicità per i terzi decorre dall'annotazione sull'atto di matrimonio.
I coniugi devono presentarsi all'appuntamento muniti di documento d'identità.
Costo
Non è previsto nessun costo
Data ultimo aggiornamento: