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Matrimonio, Unioni Civili, Convivenze di fatto

Matrimonio

Le pubblicazioni restano affisse per 8 giorni consecutivi, presso l'albo pretorio on line. 

Il matrimonio deve essere celebrato entro 6 mesi (180 giorni). Se è stata concessa dal Tribunale riduzione del termine di pubblicazione o dispensa della stessa, deve essere presentato il relativo decreto.

Possono fare la richiesta di pubblicazioni coloro che hanno i requisiti necessari previsti dal codice civile, ovvero due persone:
  • di diverso sesso e di stato libero, cioè non legati da un precedente matrimonio civile o religioso con effetti civili;

  • non legate tra loro da vincoli di parentela, di affinità, di adozione e affiliazione nei gradi stabiliti dal codice civile (salvo autorizzazione del giudice tutelare);

  • maggiorenni o che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età se muniti di autorizzazione del Tribunale dei Minorenni;

  • cittadini stranieri in possesso del “nulla osta” o "certificato di capacità matrimoniale" del proprio Stato. 

Unioni Civili

Chi può costituire un'unione civile

Due persone dello stesso sesso maggiorenni che non si trovano nelle condizioni ostative previste dalla legge:

  • non essere  sposati o parti di altra Unione Civile
  • non essere interdetti  per infermità di mente (art.85 c.c.)
  • non devono sussistere tra le parti  rapporti di parentela, di affinità, di adozione e di affiliazione (art. 87 c.c.)
  • nessuna delle parti deve aver conseguito  una  condanna definitiva  per omicidio consumato o tentato sul  coniuge o sulla  parte dell'Unione civile dell'altra (art. 88 c.c.).

Il cittadino straniero che vuole  costituire un'unione civile in Italia deve essere in possesso di una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti che in base alla normativa di quel paese non vi sono impedimenti all'Unione Civile.
Le disposizioni transitorie della legge  n° 76/2016 non danno specifiche indicazioni sul contenuto e sull'autorità competente all'emissione di tale dichiarazione.  Ai sensi degli artt. 21 e 22   del D.P.R. 396/2000, i documenti emessi all'estero devono essere tradotti e legalizzati.

Come si richiede la costituzione di un'unione civile

La richiesta viene fatta esclusivamente presso lo sportello dell'ufficio di stato civile, concordando giorno, orario e sala come riportato nella sezione “Matrimonio” (vedi sopra: Come richiedere le pubblicazioni per il rito civile e religioso e la celebrazione del matrimonio civile)

Documentazione da consegnare

  • Copia fronte-retro  di un documento d'identità valido delle parti, dei testimoni e dell'eventuale interprete.
  • Modulo di dichiarazione per la costituzione di unione civile
  • Atto di assunzione dell'incarico di inteprete per unione civile
  • Per i cittadini stranieri dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che in base alla normativa di quel paese non vi sono impedimenti all'unione civile.

L'ufficio di stato civile, dopo aver ricevuto la documentazione, procede alla verifica dei requisiti e comunica alle parti la conferma o il rigetto dell'appuntamento. 

Contestualmente alla sottoscrizione della dichiarazione di formare un'Unione Civile le parti  possono:

1) Scegliere il regime patrimoniale così come previsto dal Codice Civile.
Nel caso la coppia non esprima la volontà di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni, per legge opera il regime della comunione. 
Gli stranieri possono scegliere l'applicazione della legge di uno Stato estero per la regolamentazione del regime patrimoniale dei beni (art.30 legge 218/2005).
2) Scegliere un cognome comune ( art.1 comma 10 legge 76/2016)
La legge prevede che le parti possano scegliere un cognome comune scegliendolo tra i loro due cognomi oppure mantenere quello proprio.
Se si sceglie per un cognome comune è possibile anteporre o posporre al cognome comune scelto  il proprio cognome se diverso.

Dichiarazione congiunta per la costituzione dell'unione civile davanti al Sindaco o suo delegato

Nel giorno e nell'ora fissata le parti devono presentarsi in Municipio. In caso di infermità o impedimento, comprovato tramite certificato medico o altra idonea certificazione, la dichiarazione può essere resa anche fuori dal Municipio.
Una procedura d'urgenza è garantita in caso di imminente pericolo di vita.

 

Convivenze di fatto

La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale che siano:

  •  residenti nel  Comune di Giovinazzo, coabitanti allo stesso indirizzo e iscritte nel medesimo stato di famiglia;
  •  non vincolate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione;
  •  non unite, tra loro o con terzi, da  matrimonio o da unione civile.
Come dichiarare una Convivenza di fatto

Gli interessati che intendono registrare la loro convivenza di fatto e sono già iscritti all'anagrafe come residenti del Comune di Giovinazzo allo stesso indirizzo, possono presentare l'apposita dichiarazione di costituzione, sottoscritta da entrambi,  direttamente agli sportelli anagrafici, muniti di un documento di identità.

Tempi

La registrazione della dichiarazione di convivenza di fatto, da parte dell'ufficio anagrafe, avviene nei due giorni lavorativi successivi alla ricezione della stessa.
Entro trenta giorni dalla richiesta, senza che l’Anagrafe abbia provveduto ad inoltrare comunicazione di rigetto, la convivenza di fatto si considererà confermata.

Per coloro che intendano trasferirsi da altro Comune, o, se già residenti a Giovinazzo, trasferirsi ad altro indirizzo, dovranno far pervenire la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto, unitamente alla richiesta di iscrizione anagrafica di cambio di indirizzo secondo le  modalità già previste per tali procedure.

Come dichiarare la cessazione di  una Convivenza di fatto

La convivenza di fatto può estinguersi per:

  • matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone;
  • decesso di un convivente;
  • cessazione della coabitazione (dichiarata dalle parti o accertata d'ufficio);
  • cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi.

La  cessazione della convivenza di fatto può essere  comunicata, da uno  o entrambi i  conviventi,  presentando apposita dichiarazione di cessazionedirettamente agli sportelli anagrafici,  muniti di un documento di identità.

Certificazione

L'anagrafe rilascia certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto che può essere richiesta agli sportelli anagrafici, nel rispetto della normativa sull'imposta di bollo.

Contratto di convivenza: disciplina dei rapporti patrimoniali

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio o l'avvocato, entro i successivi dieci giorni dalla stipula, provvede alla trasmissione della copia del contratto al Comune di residenza dei conviventi.
Il documento, accompagnato da una dichiarazione che attesti che la copia prodotta è relativa all'originale cartaceo, dovrà essere inviato al Comune di Giovinazzo.

 

Data dell'ultimo aggiornamento:

10/01/2019

 

 
 
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