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Matrimonio, Unioni Civili, Convivenze di fatto

Matrimonio

Le pubblicazioni restano affisse per 8 giorni consecutivi, presso l'albo pretorio on line. 

Il matrimonio deve essere celebrato entro 6 mesi (180 giorni). Se è stata concessa dal Tribunale riduzione del termine di pubblicazione o dispensa della stessa, deve essere presentato il relativo decreto.

Possono fare la richiesta di pubblicazioni coloro che hanno i requisiti necessari previsti dal codice civile, ovvero due persone:

  • di diverso sesso e di stato libero, cioè non legati da un precedente matrimonio civile o religioso con effetti civili;

  • non legate tra loro da vincoli di parentela, di affinità, di adozione e affiliazione nei gradi stabiliti dal codice civile (salvo autorizzazione del giudice tutelare);

  • maggiorenni o che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età se muniti di autorizzazione del Tribunale dei Minorenni;

  • cittadini stranieri in possesso del “nulla osta” o "certificato di capacità matrimoniale" del proprio Stato. 

Come richiedere le pubblicazioni per il rito civile e religioso e la celebrazione del matrimonio civile

La richiesta  deve essere fatta esclusivamente presso l'ufficio di stato civile, scegliendo giorno, orario e sala per la celebrazione del matrimonio civile:

a.      presso la sala consiliare nel palazzo comunale ovvero presso la sala San Felice, immobile di proprietà comunale, alla piazza San Felice n.9 ;

b.      presso la sala Anna, nella struttura privata ricettiva Hotel Riva del Sole, sulla ex strada statale 16, km 787+225, s.n.;

c.       presso la sala Gonzaga, nella struttura privata ricettiva Hotel San Martin, alla via Spirito Santo n.42;

d.      presso la sala biblioteca, nella struttura privata espositiva Stazione di vedetta sul Mediterraneo, alla via Marco Polo n.11;

e.       presso la sala degli ulivi, nella struttura privata ricettiva Corte Meraviglia, sulla strada provinciale n. 107, s.n.;

f.        presso la sala Marcantonio, nella struttura privata ricettiva Hotel La Fayette, sulla ex strada statale 16, km 781+400, s.n.

Chi intende sposarsi con il rito religioso deve essere in in possesso della richiesta del Ministro di culto e deve effettuare la procedura per le pubblicazioni indicando data e  luogo già concordati con il Ministro di culto.
La procedura  amministrativa prevista per le pubblicazioni per i riti religiosi  e riti civili e per la  celebrazione del matrimonio civile ha un termine ultimo di durata  di trenta giorni.

Documentazione da consegnare

  • Copia fronte-retro  di un documento d'identità valido degli sposi, dei testimoni e dell'eventuale interprete;
  • Modulo richiesta pubblicazioni (per matrimonio di rito cattolico, altro culto, civile), ovvero modulo che attesti l'avvenuta pubblicazione presso altro comune o consolato;
  • Richiesta del Parroco di Giovinazzo o del Ministro di culto ammesso nello Stato per i soli matrimoni da celebrarsi in forma religiosa;
  • Nulla osta o certificato di capacità matrimoniale rilasciato dal Consolato o Ambasciata estera in Italia per i cittadini stranieri. Il nulla osta deve essere legalizzato o presso la Prefettura dove ha sede l'Autorità diplomatica o presso la Prefettura di Bari, sempre che non si tratti di Paese esente da legalizzazione. In mancanza del nulla-osta,  o di certificato di capacità matrimoniale, occorre una sentenza del Tribunale Italiano. Le donne straniere che intendono contrarre matrimonio che non sia il primo, devono provare, con specifica indicazione sul nulla osta o con sentenza giudiziaria di divorzio, che il precedente vincolo matrimonio è stato sciolto da almeno 300 giorni (art. 89 codice civile);
  • Modulo giuramento interprete (per sposi che non comprendono la lingua italiana o muti/sordomuti);
  • Autorizzazione del tribunale per i minorenni tra i 16 e i 18 anni di età;
  • Autorizzazione del Tribunale per gli sposi legati da vincoli di parentela e affinità;
  • Autorizzazione del giudice per le donne che hanno sciolto il vincolo di matrimonio precedente da meno di 300 giorni;
  • Decreto del tribunale in caso di concessione della riduzione dei termini delle pubblicazioni o di dispensa
  • Una marca da bollo di euro 16,00 se entrambi gli sposi sono residenti a Giovinazzo;
  • Due marche da bollo di euro 16,00 se uno degli sposi non è residente a Giovinazzo (una marca da bollo è necessaria per la pubblicazione anche presso l'altro comune di residenza).

L'ufficio di stato civile procede alla verifica dei requisiti e comunica alle parti la conferma o il rigetto delle pubblicazioni  e dell'appuntamento per la celebrazione civile. 

I certificati occorrenti per le pubblicazioni hanno una validità di 6 mesi.

Casi particolari

  • Cittadini italiani non residenti a Giovinazzo che intendono celebrare il matrimonio con rito civile a Giovinazzo
    E' necessario aver richiesto le pubblicazioni nel proprio Comune di residenza prima di prenotare l'appuntamento.  L'ufficio procederà previo acquisizione della delega presso il comune di residenza.
  • Cittadini stranieri occasionalmente in Italia
    I richiedenti devono presentare richiesta di celebrazione; essi sono esentati dalle pubblicazioni ma devono essere in possesso del Nulla Osta/Capacità  Matrimoniale del loro paese di cittadinanza. Nel caso in cui nel “nulla osta” o nel  "certificato di capacità matrimoniale" non risulti la data di un eventuale precedente divorzio, la paternità o la maternità, potranno essere necessari certificati integrativi.
  • Cittadini residenti a Giovinazzo che intendono sposarsi in un altro comune italiano
    E' necessario fare la richiesta di pubblicazione con apposita istanza, anche al fine di ottenere dal Comune di Giovinazzo la delega per il Sindaco del Comune scelto per la celebrazione.
  • Cittadini che intendono celebrare il matrimonio all'estero 
    Coloro che intendono celebrare all'estero il matrimonio, davanti alle autorità locali, devono verificare se gli uffici stranieri richiedono documentazione italiana e in particolare la c.d. “Capacità Matrimoniale”. Per ottenere la certificazione  di “Capacità Matrimoniale” è necessario ottenenrla dall'uffcio di stato civile di Giovinazzo.
  • In caso di infermità o impedimento a recarsi in Municipio, comprovato da certificato medico,  la celebrazione del matrimonio sarà effettuata presso l'abitazione o l'ospedale.

Regime patrimoniale dei beni

Al momento della celebrazione del matrimonio i futuri coniugi devono scegliere il regime patrimoniale per la definizione della titolarità dei beni che saranno acquisiti durante la vita coniugale. Il regime che per legge si instaura con la celebrazione di matrimonio è quello della comunione dei beni previsto dagli art. 177 e successive modifiche del codice civile.

La coppia può però, al momento del matrimonio, scegliere un regime patrimoniale diverso quale:

  • il regime della separazione dei beni;

  • il  regime patrimoniale secondo la legge dello stato di appartenenza (se stranieri) o del luogo estero di residenza, come disposto dall’art. 30 della legge n.218 del 1995.

I coniugi possono scegliere in ogni momento di cambiare il regime patrimoniale instaurato con la celebrazione del matrimonio e per farlo devono rivolgersi ad un notaio che provvederà tramite un atto pubblico. Lo stesso notaio deve curare  la comunicazione all’ufficio  dello stato civile del nuovo regime scelto, per l’annotazione sull’atto originale  di matrimonio.

Modalità di scelta

Chi sceglie il regime della comunione legale al momento della celebrazione non deve rilasciare alcuna dichiarazione in quanto il silenzio per la legge 19.05.75 n.151 fa instaurare automaticamente il regime patrimoniale della comunione. Coloro che desiderano instaurare un regime patrimoniale diverso devono farne espressa dichiarazione durante la celebrazione, dinnanzi al celebrante, sia che si tratti di rito dinnanzi alle autorità civili che di rito religioso dinnanzi al sacerdote. La dichiarazione relativa al regime patrimoniale diverso dalla comunione legale deve essere inserita dal celebrante nell’atto di matrimonio, mentre la comunione legale opera senza essere annotata. Per i matrimoni civili, l’ufficiale di stato civile chiede che i nubendi anticipino  per iscritto  il regime che  intendono dichiarare il giorno del matrimonio,  al momento delle pubblicazioni. Questa anticipazione serve per evitare errori ai coniugi e al celebrante il giorno della celebrazione  e permette all’ufficio di stato civile di  predisporre gli atti nel modo corretto, ma non è vincolante per gli sposi.

 

Unioni Civili

Chi può costituire un'unione civile

Due persone dello stesso sesso maggiorenni che non si trovano nelle condizioni ostative previste dalla legge:

  • non essere  sposati o parti di altra Unione Civile
  • non essere interdetti  per infermità di mente (art.85 c.c.)
  • non devono sussistere tra le parti  rapporti di parentela, di affinità, di adozione e di affiliazione (art. 87 c.c.)
  • nessuna delle parti deve aver conseguito  una  condanna definitiva  per omicidio consumato o tentato sul  coniuge o sulla  parte dell'Unione civile dell'altra (art. 88 c.c.).

Il cittadino straniero che vuole  costituire un'unione civile in Italia deve essere in possesso di una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti che in base alla normativa di quel paese non vi sono impedimenti all'Unione Civile.
Le disposizioni transitorie della legge  n° 76/2016 non danno specifiche indicazioni sul contenuto e sull'autorità competente all'emissione di tale dichiarazione.  Ai sensi degli artt. 21 e 22   del D.P.R. 396/2000, i documenti emessi all'estero devono essere tradotti e legalizzati.

Come si richiede la costituzione di un'unione civile

La richiesta viene fatta esclusivamente presso lo sportello dell'ufficio di stato civile, concordando giorno, orario e sala.

Documentazione da consegnare

  • Copia fronte-retro  di un documento d'identità valido delle parti, dei testimoni e dell'eventuale interprete.
  • Modulo di dichiarazione per la costituzione di unione civile
  • Atto di assunzione dell'incarico di inteprete per unione civile
  • Per i cittadini stranieri dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che in base alla normativa di quel paese non vi sono impedimenti all'unione civile.

L'ufficio di stato civile, dopo aver ricevuto la documentazione, procede alla verifica dei requisiti e comunica alle parti la conferma o il rigetto dell'appuntamento. 

Contestualmente alla sottoscrizione della dichiarazione di formare un'Unione Civile le parti  possono:

1) Scegliere il regime patrimoniale così come previsto dal Codice Civile.
Nel caso la coppia non esprima la volontà di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni, per legge opera il regime della comunione. 
Gli stranieri possono scegliere l'applicazione della legge di uno Stato estero per la regolamentazione del regime patrimoniale dei beni (art.30 legge 218/2005).
2) Scegliere un cognome comune ( art.1 comma 10 legge 76/2016)
La legge prevede che le parti possano scegliere un cognome comune scegliendolo tra i loro due cognomi oppure mantenere quello proprio.
Se si sceglie per un cognome comune è possibile anteporre o posporre al cognome comune scelto  il proprio cognome se diverso.

Dichiarazione congiunta per la costituzione dell'unione civile davanti al Sindaco o suo delegato

Nel giorno e nell'ora fissata le parti devono presentarsi in Municipio. In caso di infermità o impedimento, comprovato tramite certificato medico o altra idonea certificazione, la dichiarazione può essere resa anche fuori dal Municipio.
Una procedura d'urgenza è garantita in caso di imminente pericolo di vita.

 

Convivenze di fatto

La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale che siano:

  •  residenti nel  Comune di Giovinazzo, coabitanti allo stesso indirizzo e iscritte nel medesimo stato di famiglia;
  •  non vincolate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione;
  •  non unite, tra loro o con terzi, da  matrimonio o da unione civile.
Come dichiarare una Convivenza di fatto

Gli interessati che intendono registrare la loro convivenza di fatto e sono già iscritti all'anagrafe come residenti del Comune di Giovinazzo allo stesso indirizzo, possono presentare l'apposita dichiarazione di costituzione, sottoscritta da entrambi,  direttamente agli sportelli anagrafici, muniti di un documento di identità.

Tempi

La registrazione della dichiarazione di convivenza di fatto, da parte dell'ufficio anagrafe, avviene nei due giorni lavorativi successivi alla ricezione della stessa.
Entro trenta giorni dalla richiesta, senza che l’Anagrafe abbia provveduto ad inoltrare comunicazione di rigetto, la convivenza di fatto si considererà confermata.

Per coloro che intendano trasferirsi da altro Comune, o, se già residenti a Giovinazzo, trasferirsi ad altro indirizzo, dovranno far pervenire la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto, unitamente alla richiesta di iscrizione anagrafica di cambio di indirizzo secondo le  modalità già previste per tali procedure.

Come dichiarare la cessazione di  una Convivenza di fatto

La convivenza di fatto può estinguersi per:

  • matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone;
  • decesso di un convivente;
  • cessazione della coabitazione (dichiarata dalle parti o accertata d'ufficio);
  • cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi.

La  cessazione della convivenza di fatto può essere  comunicata, da uno  o entrambi i  conviventi,  presentando apposita dichiarazione di cessazionedirettamente agli sportelli anagrafici,  muniti di un documento di identità.

Certificazione

L'anagrafe rilascia certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto che può essere richiesta agli sportelli anagrafici, nel rispetto della normativa sull'imposta di bollo.

Contratto di convivenza: disciplina dei rapporti patrimoniali

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio o l'avvocato, entro i successivi dieci giorni dalla stipula, provvede alla trasmissione della copia del contratto al Comune di residenza dei conviventi.
Il documento, accompagnato da una dichiarazione che attesti che la copia prodotta è relativa all'originale cartaceo, dovrà essere inviato al Comune di Giovinazzo.

 

Data dell'ultimo aggiornamento:

10/01/2019

 

 
 
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