Matrimonio
Le pubblicazioni restano affisse per 8 giorni consecutivi, presso l'albo pretorio on line.
Le pubblicazioni restano affisse per 8 giorni consecutivi, presso l'albo pretorio on line.
Il matrimonio deve essere celebrato entro 6 mesi (180 giorni). Se è stata concessa dal Tribunale riduzione del termine di pubblicazione o dispensa della stessa, deve essere presentato il relativo decreto.
Possono fare la richiesta di pubblicazioni coloro che hanno i requisiti necessari previsti dal codice civile, ovvero due persone:
di diverso sesso e di stato libero, cioè non legati da un precedente matrimonio civile o religioso con effetti civili;
non legate tra loro da vincoli di parentela, di affinità, di adozione e affiliazione nei gradi stabiliti dal codice civile (salvo autorizzazione del giudice tutelare);
maggiorenni o che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età se muniti di autorizzazione del Tribunale dei Minorenni;
cittadini stranieri in possesso del “nulla osta” o "certificato di capacità matrimoniale" del proprio Stato.
Come richiedere le pubblicazioni per il rito civile e religioso e la celebrazione del matrimonio civile
La richiesta deve essere fatta esclusivamente presso l'ufficio di stato civile, scegliendo giorno, orario e sala per la celebrazione del matrimonio civile:
a. presso la sala consiliare nel palazzo comunale ovvero presso la sala San Felice, immobile di proprietà comunale, alla piazza San Felice n.9 ;
b. presso la sala Anna, nella struttura privata ricettiva Hotel Riva del Sole, sulla ex strada statale 16, km 787+225, s.n.;
c. presso la sala Gonzaga, nella struttura privata ricettiva Hotel San Martin, alla via Spirito Santo n.42;
d. presso la sala biblioteca, nella struttura privata espositiva Stazione di vedetta sul Mediterraneo, alla via Marco Polo n.11;
e. presso la sala degli ulivi, nella struttura privata ricettiva Corte Meraviglia, sulla strada provinciale n. 107, s.n.;
f. presso la sala Marcantonio, nella struttura privata ricettiva Hotel La Fayette, sulla ex strada statale 16, km 781+400, s.n.
Chi intende sposarsi con il rito religioso deve essere in in possesso della richiesta del Ministro di culto e deve effettuare la procedura per le pubblicazioni indicando data e luogo già concordati con il Ministro di culto.
La procedura amministrativa prevista per le pubblicazioni per i riti religiosi e riti civili e per la celebrazione del matrimonio civile ha un termine ultimo di durata di trenta giorni.
Documentazione da consegnare
L'ufficio di stato civile procede alla verifica dei requisiti e comunica alle parti la conferma o il rigetto delle pubblicazioni e dell'appuntamento per la celebrazione civile.
I certificati occorrenti per le pubblicazioni hanno una validità di 6 mesi.
Casi particolari
Regime patrimoniale dei beni
Al momento della celebrazione del matrimonio i futuri coniugi devono scegliere il regime patrimoniale per la definizione della titolarità dei beni che saranno acquisiti durante la vita coniugale. Il regime che per legge si instaura con la celebrazione di matrimonio è quello della comunione dei beni previsto dagli art. 177 e successive modifiche del codice civile.
La coppia può però, al momento del matrimonio, scegliere un regime patrimoniale diverso quale:
il regime della separazione dei beni;
il regime patrimoniale secondo la legge dello stato di appartenenza (se stranieri) o del luogo estero di residenza, come disposto dall’art. 30 della legge n.218 del 1995.
I coniugi possono scegliere in ogni momento di cambiare il regime patrimoniale instaurato con la celebrazione del matrimonio e per farlo devono rivolgersi ad un notaio che provvederà tramite un atto pubblico. Lo stesso notaio deve curare la comunicazione all’ufficio dello stato civile del nuovo regime scelto, per l’annotazione sull’atto originale di matrimonio.
Modalità di scelta
Chi sceglie il regime della comunione legale al momento della celebrazione non deve rilasciare alcuna dichiarazione in quanto il silenzio per la legge 19.05.75 n.151 fa instaurare automaticamente il regime patrimoniale della comunione. Coloro che desiderano instaurare un regime patrimoniale diverso devono farne espressa dichiarazione durante la celebrazione, dinnanzi al celebrante, sia che si tratti di rito dinnanzi alle autorità civili che di rito religioso dinnanzi al sacerdote. La dichiarazione relativa al regime patrimoniale diverso dalla comunione legale deve essere inserita dal celebrante nell’atto di matrimonio, mentre la comunione legale opera senza essere annotata. Per i matrimoni civili, l’ufficiale di stato civile chiede che i nubendi anticipino per iscritto il regime che intendono dichiarare il giorno del matrimonio, al momento delle pubblicazioni. Questa anticipazione serve per evitare errori ai coniugi e al celebrante il giorno della celebrazione e permette all’ufficio di stato civile di predisporre gli atti nel modo corretto, ma non è vincolante per gli sposi.
Chi può costituire un'unione civile
Due persone dello stesso sesso maggiorenni che non si trovano nelle condizioni ostative previste dalla legge:
Il cittadino straniero che vuole costituire un'unione civile in Italia deve essere in possesso di una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti che in base alla normativa di quel paese non vi sono impedimenti all'Unione Civile.
Le disposizioni transitorie della legge n° 76/2016 non danno specifiche indicazioni sul contenuto e sull'autorità competente all'emissione di tale dichiarazione. Ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.P.R. 396/2000, i documenti emessi all'estero devono essere tradotti e legalizzati.
Come si richiede la costituzione di un'unione civile
La richiesta viene fatta esclusivamente presso lo sportello dell'ufficio di stato civile, concordando giorno, orario e sala.Documentazione da consegnare
L'ufficio di stato civile, dopo aver ricevuto la documentazione, procede alla verifica dei requisiti e comunica alle parti la conferma o il rigetto dell'appuntamento.
Contestualmente alla sottoscrizione della dichiarazione di formare un'Unione Civile le parti possono:
1) Scegliere il regime patrimoniale così come previsto dal Codice Civile.
Nel caso la coppia non esprima la volontà di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni, per legge opera il regime della comunione.
Gli stranieri possono scegliere l'applicazione della legge di uno Stato estero per la regolamentazione del regime patrimoniale dei beni (art.30 legge 218/2005).
2) Scegliere un cognome comune ( art.1 comma 10 legge 76/2016)
La legge prevede che le parti possano scegliere un cognome comune scegliendolo tra i loro due cognomi oppure mantenere quello proprio.
Se si sceglie per un cognome comune è possibile anteporre o posporre al cognome comune scelto il proprio cognome se diverso.
Dichiarazione congiunta per la costituzione dell'unione civile davanti al Sindaco o suo delegato
Nel giorno e nell'ora fissata le parti devono presentarsi in Municipio. In caso di infermità o impedimento, comprovato tramite certificato medico o altra idonea certificazione, la dichiarazione può essere resa anche fuori dal Municipio.
Una procedura d'urgenza è garantita in caso di imminente pericolo di vita.
La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale che siano:
Gli interessati che intendono registrare la loro convivenza di fatto e sono già iscritti all'anagrafe come residenti del Comune di Giovinazzo allo stesso indirizzo, possono presentare l'apposita dichiarazione di costituzione, sottoscritta da entrambi, direttamente agli sportelli anagrafici, muniti di un documento di identità.
Tempi
La registrazione della dichiarazione di convivenza di fatto, da parte dell'ufficio anagrafe, avviene nei due giorni lavorativi successivi alla ricezione della stessa.
Entro trenta giorni dalla richiesta, senza che l’Anagrafe abbia provveduto ad inoltrare comunicazione di rigetto, la convivenza di fatto si considererà confermata.
Per coloro che intendano trasferirsi da altro Comune, o, se già residenti a Giovinazzo, trasferirsi ad altro indirizzo, dovranno far pervenire la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto, unitamente alla richiesta di iscrizione anagrafica di cambio di indirizzo secondo le modalità già previste per tali procedure.
Come dichiarare la cessazione di una Convivenza di fatto
La convivenza di fatto può estinguersi per:
La cessazione della convivenza di fatto può essere comunicata, da uno o entrambi i conviventi, presentando apposita dichiarazione di cessazionedirettamente agli sportelli anagrafici, muniti di un documento di identità.
Certificazione
L'anagrafe rilascia certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto che può essere richiesta agli sportelli anagrafici, nel rispetto della normativa sull'imposta di bollo.
Contratto di convivenza: disciplina dei rapporti patrimoniali
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio o l'avvocato, entro i successivi dieci giorni dalla stipula, provvede alla trasmissione della copia del contratto al Comune di residenza dei conviventi.
Il documento, accompagnato da una dichiarazione che attesti che la copia prodotta è relativa all'originale cartaceo, dovrà essere inviato al Comune di Giovinazzo.
Data dell'ultimo aggiornamento:
10/01/2019