E' la possibilità di dichiarare tutta una serie di fatti, stati e qualità personali in sostituzione del certificato corrispondente.
Quando è possibile autocertificare
Sempre, quando ci si rivolge ad un ufficio pubblico o a un gestore, anche privato di servizio pubblico che ha la necessità di conoscere dati personali, fatti o situazioni.
La Pubblica Amministrazione e i gestori privati di servizi pubblici sono obbligati ad accogliere le autocertificazioni per tutti i casi previsti, mentre i privati sono liberi di accettarle o di richiedere i certificati corrispondenti.
Si precisa che ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n 183 " Norme in materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive", a partire dal 1 gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Questo significa che le pubbliche amministrazioni non possono più richiedere al cittadino certificazioni (relativi a stati, qualità personali e fatti) rilasciate da altre pubbliche amministrazioni.
Sui certificati rilasciati dall'Anagrafe quindi verrà apposta, a pena di nullità, la dicitura: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"
I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare l'autocertificazione limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attendibili da parte di soggetti pubblici italiani.
Ogni cittadino per autocertificare fatti, stati e qualità personali può utilizzare la modulistica indicata in blu e di seguito riportata, oppure (se dispone di SPID o credenziali CIE) può accedere direttamente al portale Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR).
Cosa è possibile autocertificare
- Residenza
- Cittadinanza
- Godimento dei diritti politici
- Stato civile
- Stato di famiglia
- Esistenza in vita
- Nascita
- Nascita del proprio figlio
- Morte
- Obblighi militari
- Iscrizioni in albi o elenchi pubblici
- Esami sostenuti
- Titoli di studio
- Titoli di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento
- Qualifiche professionali
- Esiti di partecipazione a concorsi
- Stato di disoccupazione
- Condizione di pensionato, casalinga, studente
- Possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
- Reddito o situazione economica, anche per la concessione di benefici e vantaggi previsti dalle leggi speciali
- Assolvimento degli obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
- Iscrizioni ad associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, curatore e simili
- Assenza di condanne penali
- Persone a carico
- Iscrizione a scuola, università
- Documenti per la motorizzazione e per i procedimenti di competenza dei comuni
- Tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile
- Le sopradette circostanze, in forma cumulativa
Come fare
Ci si reca direttamente all'ufficio pubblico per consegnare l'autocertificazione esibendo un documento d'identità, oppure si può inviare via fax, per posta, per via telematica o farla consegnare da altri allegando copia del documento d'identità. L'autocertificazione è resa valida alla firma dell'interessato. I dati concernenti cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati nei documenti di identità o riconoscimento (es. patente e passaporto) possono essere comprovati anche solo esibendo i documenti (senza quindi fare l'autocertificazione).
Validità
Hanno la stessa validità dell'atto che sostituiscono (ad esempio un'autocertificazione della residenza varrà sei mesi cioè quanto il certificato di residenza).
Data dell'ultimo aggiornamento:
27/12/2019