Ordinanza Sindacale n. 14 del 03.04.2025
ORDINA
- Ai proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, sia pubblici che privati, di attuare le misure, le azioni e le precauzioni previste dalle norme per il contrasto alla diffusione del vettore della Xylella fastidiosa, quali:
- la potatura verde, l'aratura o la trinciatura delle erbe infestanti su superfici coltivabili da eseguire obbligatoriamente entro il 15 aprile 2025;
- il terreno deve essere mantenuto privo di erbe spontanee o con un cotto erboso di max 10 cm per chi esegue la trinciatura, sino al 30 aprile 2025.
- La presente misura fitosanitaria non va applicata nelle seguenti aree:
- aree protette definite ai sensi della legge 394/91;
- boschi;
- pinete;
- giardini privati.
AVVERTE
Che il materiale risultante dalla potatura deve essere distrutto in loco mediante trinciatura.
La violazione della presente ordinanza sarà punita ai sensi dell'art. 7 bis, c. 1 bis, del D. Lgs 267/2000, fatte salve le eventuali altre azioni di legge.
Le Forze dell'Ordine, la Stazione dei Carabinieri Forestale, il Comando di Polizia Metropolitana di Bari e il Comando di Polizia Locale sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza perseguendo i trasgressori a termini di legge.
Ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990. Il RUP è il Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. in cui è incardinato l'Ufficio Agricoltura Ing. Daniele Carrieri.
A norma dell'art. 3 c. 4 legge n. 241/90, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso giurisdizionale al TAR Puglia - Bari - entro 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente ovvero, in alternativa, entro 120 gg., sempre decorrenti dalla data di pubblicazione, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.