Voto ed elezioni

Esercizio del diritto di voto per elettori temporaneamente residenti all’estero - Referendum abrogativi del 12 giugno 2022 - (termine presentazione istanza 11 maggio 2022)

L’art.4-bis, comma 2, della legge n.459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n.165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro l’11 maggio p.v., in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’interno.
L’opzione potrà pervenire al comune per posta, per posta elettronica anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato.
Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art.4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.
La prescrizione di un’espressa dichiarazione da parte degli elettori è riconducibile all’esigenza di avere formale notizia della presenza temporanea all’estero degli interessati in possesso dei prescritti requisiti, nonché di acquisire nel contempo i dati necessari per la successiva formazione dell’elenco degli elettori con l’aggiornato indirizzo postale estero, previa necessaria cancellazione, da parte dei comuni, dei rispettivi nominativi dalle liste sezionali in uso per il corrente referendum.
Peraltro, con riferimento al presupposto temporale della presenza dell’elettore all’estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, si ritiene che la relativa domanda debba ritenersi validamente prodotta ove si dichiari espressamente tale circostanza, ed anche se l’interessato non si trovi all’estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione.
Ciò, al fine di tutelare il diritto di elettorato attivo, garantendo comunque la corretta organizzazione e la regolarità del procedimento elettorale.
Si segnala, infine, che per i familiari conviventi dei temporaneamente all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all’estero.

Con una formale Intesa del 4 dicembre 2015 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell’interno ed il Ministero della difesa, in attuazione dell’art.4-bis, commi 5 e 6, della legge n.459/2001, hanno definito particolari modalità tecnico-organizzative per il voto degli appartenenti alle Forze armate e di polizia temporaneamente all’estero nello svolgimento di missioni internazionali e, rispettivamente, degli elettori di cui all’articolo 1, comma 9, lettera b) della legge 27 ottobre 1988, n.470 (domiciliati presso le Ambasciate e i Consolati).
L’opzione, redatta sull’apposito modulo predisposto, può essere consegnata personalmente o tramite terza persona (in questo caso occorrerà esibire specifica delega corredata dalla fotocopia del documento d’identità dell’interessato) all’ufficio del Servizio Elettorale oppure trasmessa a mezzo PEC, allegando fotocopia del documento d’identità, al seguente indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (si fa presente che il predetto indirizzo PEC riceve anche comunicazioni trasmesse a mezzo e-mail da caselle di posta ordinaria).

 
 
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