Si richiamano gli artt. 55 e 56 del T.U. 30/3/1957 n. 361 e successive modificazioni; l’art. 41 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante: «Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali» e successive modificazioni; la legge 5 febbraio 2003, n. 17, recante: «Nuove norme per l’esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità»; la circolare del Ministero dell’Interno n. 6/2003, in data 18 febbraio 2003.
Le suddette normative prevedono che gli elettori fisicamente impediti ad esprimere autonomamente il voto possono esercitare tale diritto con l’assistenza di un elettore della propria famiglia o di altro elettore liberamente scelto, purché iscritti nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore affetto da gravi infermità.
Sono da considerarsi fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.
Quando l’impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con un certificato rilasciato gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto dal funzionario medico designato dall’ASL; il certificato medico deve attestare che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore.
L’impedimento fisico, in ogni caso, deve essere riconducibile alla capacità visiva dell’elettore oppure al movimento degli arti superiori, essendo escluse le infermità che influiscono sulla sfera psichica dell’elettore.
Coloro che siano in possesso di libretto nominativo rilasciato dall’INPS (già dal Ministero dell’Interno, Direz. Centrale dei Servizi Civili), in favore di ciechi civili per cecità assoluta ovvero siano titolari di tessera elettorale su cui è già stato apposto il simbolo o codice per il diritto di voto assistito non necessitano di alcuna certificazione medica.
Per richiedere gli eventuali certificati necessari, rivolgersi ai competenti uffici dell’Asl Bari.
Ulteriori informazioni potranno essere attinte presso il Servizio Elettorale Comunale o presso l’Azienda Sanitaria Locale.
Inoltre, la legge prevede la possibilità, per gli stessi elettori fisicamente impediti ad esprimere autonomamente il voto, di presentare una richiesta al comune di iscrizione nelle liste elettorali tendente ad ottenere l’annotazione permanente del diritto al voto assistito mediante apposizione, da parte dello stesso comune, di una corrispondente simbolo o codice sulla tessera elettorale personale.
Tale richiesta deve essere corredata da apposita documentazione sanitaria, attestante che l’elettore è impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto.
Quanto sopra, al fine di evitare all’elettore fisicamente impedito di doversi munire di volta in volta, in occasione di ogni consultazione, dell’apposito certificato medico.
In ogni caso, l’apposizione del simbolo o codice, ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 della Legge 5 febbraio 2003, n. 17, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, in modo da ridurre la conoscibilità di dati sensibili.
L’istanza, redatta sull’apposito modulo predisposto dagli uffici comunali, può essere consegnata personalmente o tramite terza persona all’ufficio del Servizio Elettorale oppure trasmessa a mezzo PEC, allegando fotocopia del documento d’identità, al seguente indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (si fa presente che il predetto indirizzo PEC riceve anche comunicazioni trasmesse a mezzo e-mail da caselle di posta ordinaria).