Descrizione
Possono usufruire del beneficio le seguenti categorie di cittadini, individuate dall’art. 30
della Legge Regionale n. 18 del 31.10.2002:
a) privi di vista per cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo in
entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori se ne è
riconosciuto il diritto;
b) invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio, iscritti alla prima, seconda e terza
categoria della tabella A) allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 113 e successive
modificazioni, e loro eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto;
c) invalidi civili e portatori di handicap certificati dall’autorità competente, ai quali sia
stata accertata una invalidità in misura non inferiore all’80 per cento e loro eventuali
accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto, nonché invalidi del lavoro certificati
dall’autorità competente, ai quali sia stata accertata una invalidità in misura non
inferiore al 70 per cento.