Consiste nell'attestazione, da parte di una pubblica amministrazione competente, che un'immagine fotografica corrisponde alla persona dell'interessato.
L'interessato deve presentarsi fisicamente agli sportelli anagrafici (anche se trattasi di bambino piccolo); la legalizzazione di fotografia può essere fatta solo quando è richiesta da Pubbliche Amministrazioni e nei casi previsti dalla normativa per il rilascio di documenti personali.
Modalità di richiesta: il richiedente deve portare con sé:
Costo: euro 0,30 per diritti di segreteria
Tempi di rilascio: in tempo reale
Informazioni utili: la legalizzazione delle fotografie può essere richiesta presso l'Anagrafe di qualsiasi Comune. Può essere autenticata la fotografia anche di persone non residenti. Il cittadino impossibilitato fisicamente a muoversi può chiedere la legalizzazione della foto a domicilio.
L'ufficiale dell'Anagrafe, salvo casi speciali pevisti dalla normativa, è competente ad autenticare unicamente sottoscrizioni contenute in istanze o in dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Pertanto il testo del documento deve rimanere nell'ambito previsto e non può contenere dichiarazioni aventi valore negoziale (es. manifestazioni di intenti, accettazioni di volontà, rinunce, contratti, scritture private ecc. ) e tanto meno concretizzare una procura. L' autentica della sottoscrizione consiste nell'attestazione di un pubblico ufficiale che la firma è stata apposta in sua presenza, dopo essersi accertato dell'identità della persona che sottoscrive. L'autentica deve essere prescritta da una precisa norma di legge o di regolamento. Qualora gli atti o documenti sui quali si chiede l'autenticazione/attestazione (comprese le pensioni estere) siano redatti in lingua straniera, non è possibile effettuare l'autenticazione se il testo non è scritto anche in lingua italiana.
Modalità di richiesta: l'autentica di firma è possibile per
Può richiederla qualsiasi persona maggiorenne presentandosi personalmente agli sportelli anagrafici; occorre essere muniti di documento d'identità valido. Il cittadino impossibilitato fisicamente a muoversi può richiedere l'autentica della firma presso il proprio domicilio.
Costo: le autenticazioni di firma assolvono l'imposta di bollo (euro 16,00) e i diritti di segreteria (euro 0,60), salvo esenzioni di legge.
Tempi di rilascio: immediato, salvo necessità di verifica e approfondimenti in tal caso il tempo di rilascio è di fino a 5 giorni lavorativi.
Informazioni utili: le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le istanze da produrre a pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi non prevedono l'autenticazione della sottoscrizione; possono essere presentate direttamente al dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità. Solo nel caso in cui l'istanza e la dichiarazione riguardino la riscossione da parte di terzi di benefici economici, benché destinate a pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi, la sottoscrizione andrà autenticata.
E' l'attestazione di conformità, apposta da un pubblico Ufficiale autorizzato, che la copia è uguale all'originale. E' possibile richiedere l'autenticazione di copia di documenti rilasciati sia da pubbliche amministrazioni che da privati.
Modalità di richiesta: l'interessato deve esibire il documento originale e una fotocopia dello stesso, che riproduca integralmente e fedelmente l'originale senza omissioni. In alcuni casi è possibile autodichiarare che la copia è conforme all'originale ai sensi dell'articolo 19 del DPR 445/2000.
Costo: le autenticazioni dei documenti assolvono l'imposta di bollo (euro 16,00) e i diritti di segreteria (euro 0,60), salvo esenzioni di legge.
Tempi di rilascio: immediato, salvo necessità di verifica e approfondimenti in tal caso il tempo di rilascio è di fino a 5 giorni lavorativi.
Informazioni utili: una copia di un documento da produrre ad una pubblica amministrazione può essere resa conforme all'originale direttamente dal dipendente competente a ricevere il documento, dietro esibizione dell'originale. In questo caso la copia utenticata può essere utilizzata solo nel procedimento in corso. Esiste una modalità alternativa all'autenticazione di copie ai sensi dell'articolo 19 del dpr 445/2000. E' previsto che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui articolo 47 del dpr 445/2000, possa riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione, ovvero la copia di titolo di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.
Nel caso di cessione di un bene mobile registrato (autoveicoli, motocicli, barche, velivoli ecc), la firma sul documento di vendita può essere autenticata anche presso gli uffici anagrafici. L'autentica della firma viene effettuata presso l'Anagrafe quando il venditore non può recarsi insieme all'acquirente per espletare tutta la pratica (compresa l'autentica di firma) presso il Pubblico registro automobilistico (Pra) o presso una delegazione Aci o presso un'agenzia di pratiche auto.
Modalità di richiesta: il venditore del bene deve presentarsi all'anagrafe con un documenti di identità in corso di validità, il certificato di proprietà (o, in sua assenza, con il foglio complementare) e una marca da bollo. Il certificato di proprietà dovrà essere compilato correttamente indicando il prezzo di vendita, i dati esatti dell’acquirente (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale). La firma del venditore dovrà essere effettuata solo alla presenza dell'ufficiale di anagrafe e non prima. Il cittadino impossibilitato fisicamente a muoversi può chiedere l'autentica della firma a domicilio. Per il passaggio di proprietà del veicolo (intestazione del veicolo, trascrizione e pagamento delle relative imposte), è necessario rivolgersi direttamente al Pubblico Registro Automobilistico presso gli uffici provinciali dell'Aci oppure presso un'agenzia di pratiche auto.
Costo: le autenticazioni delle firme assolvono l'imposta di bollo (euro 16,00) e i diritti di segreteria (euro 0,60).
Tempi di rilascio: immediato, salvo necessità di verifica e approfondimenti in tal caso il tempo di rilascio è di fino a 5 giorni lavorativi.
Informazioni utili: se il certificato di proprietà compilato e autenticato non viene portato al PRA per la registrazione, il veicolo rimane intestato al vecchio proprietario. E’ importante, quindi, che, il venditore si interessi di quanto originato in Anagrafe completando la pratica presso la Motorizzazione o agenzie preposte. L'ufficiale dell’anagrafe si limita ad autenticare la firma del venditore direttamente sul certificato di proprietà (la compilazione negli appositi spazi e a cura dell'interessato). Se non si è sicuri di come si compila il certificato di proprietà, anche se questo sarebbe compito dell'interessato, si consiglia di compilarlo direttamente allo sportello seguendo i consigli dell'ufficiale di anagrafe affinché il certificato sia compilato correttamente.
Le informazioni indicate si riferiscono solo alla vendita tra soggetti privati.
Data ultimo aggiornamento:
30/03/2021