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ORDINANZA SINDACALE N. 64 DEL 18.12.2023 - Divieto di vendita e di utilizzo di categorie di fuochi d’artificio, sul territorio comunale, a far data dal 20.12.2023 e fino a tutto il 06.01.2024

ORDINANZA SINDACALE N. 64 DEL 18.12.2023

IL SINDACO ORDINA: in occasione dei festeggiamenti che si terranno nelle notti di Natale e Capodanno, nonché nelle giornate precedenti e seguenti:

  1. Il divieto di vendita, in forma ambulante e non, a partire dalle ore 00:01 del 12.2023 e fino a tutto il 06.01.2024, di fuochi d'artificio ascrivibili alla categoria F2 e F3, di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n.123 e dei cosiddetti “fuochi di libera vendita” o “declassificati” che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo rauti o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, etc.) che abbiano massa attiva (NEC) superiore a mg. 150, esclusi i prodotti del tipo petardini da ballo della categoria F1 di cui all'Allegato I, lettera A), numero 1, lett.a), punto IV del Decreto di cui sopra, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palle luminose;
  2. Il divieto, al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n.123, di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, a partire dalle ore 00:01 del 12.2023 e fino a tutto il 06.01.2024;
  3. Il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’art. 57 TULPS a partire dalle ore 00:01 del 20.12.2023 e fino a tutto il 01.2024;
  4. Il divieto di cedere gli articoli pirotecnici di categoria F3 e F4 definiti articoli pirotecnici di uso professionale e destinati all’uso da persone con conoscenze specialistiche, così come i prodotti pirotecnici del tipo “petardo” con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 (es.: cobra, lupo 26, blackthunder, bomber 77 e similari) e del tipo “razzo” limiti superiori a quelli previsti dal comma 6 del d. lgs. 29 luglio 2015 n.123 a soggetti non in possesso delle abilitazioni di cui all’art. 101 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 e successive modificazioni, che abbiano superato corsi di formazione, iniziale e periodica, nelle materie del settore della pirotecnica ed essere titolari della licenza di cui all’art. 47 del D. 18 giugno 1931 n. 773 o del nullaosta del questore di cui all’art. 55, terzo comma, del medesimo testo unico, quindi solo in spettacoli pirotecnici autorizzati dall’autorità di pubblica sicurezza;
  5. Il divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione a minori degli anni 14 i fuochi di categoria F1 e superiori, oltre che ai minori di anni 18 i fuochi di categoria F2 e F3 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n.123, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati esclusivamente agli operatori professionali muniti di licenza o nulla osta;
  6. Il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia, di consentire a chicchessia l’uso di dette aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza;
  7. Il divieto di impiego, nei luoghi di cui ai precedenti punti 2 e 3, a partire dalle ore 00:01 del 12.2023 e fino a tutto il 06.01.2024, di articoli pirotecnici teatrali, nonché di altri articoli pirotecnici, per scopi diversi da quelli espressamente consentiti dalla legge.
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